IL TRIBUNALE MILITARE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Buttazzoni Eduardo, nato il 14 novembre 1958 a San Jose' (Uruguay), residente a Montevideo (Uruguay) in Calle Manuel Forte n. 1764, celibe, censurato, soldato della forza assente del distretto militare di Udine, libero, imputato di diserzione (art. 148, n. 2, del c.p.m.p.) perche', soldato nella forza assente del distretto militare di Udine, condannato per diserzione dal tribunale militare di Padova in data 17 giugno 1992, ometteva senza giusto motivo di presentarsi a una qualsiasi autorita' militare dopo la predetta data, permanendo in stato di arbitraria assenza per cinque giorni consecutivi e tuttora. In esito al pubblico ed orale dibattimento. FATTO E DIRITTO Con sentenza del 19 marzo 1991 (irrevocabile il 14 maggio 1992) il soldato Buttazzoni Eduardo veniva condannato da questo tribunale militare per reato di diserzione (art. 148 del c.p.m.p.) in relazione ad assenza dal servizio che, iniziata il 26 febbraio 1984, ancora non era cessata alla data del giudizio. Il procuratore militare in sede, a fronte del perdurare dell'assenza, instaurava altro procedimento per un secondo reato decorrente dal 19 marzo 1991, data della prima pronuncia. Con sentenza in data 27 giugno 1992 (irrevocabile il 23 settembre 1992 questo Tribunale condannava per la seconda volta il Buttazzoni. Proseguendo ancora l'assenza, il procuratore militare iniziava altro procedimento per un terzo reato di diserzione decorrente dal 17 giugno 1992, data della seconda condanna. Ma con sentenza del 28 maggio 1993 il g.u.p. dichiarava non luogo a procedere ostandovi il principio del ne bis in idem. A seguito di impugnativa del procuratore generale, la corte militare d'appello, sezione di Verona, ha disposto, tuttavia, il rinvio a giudizio dinanzi a questo tribunale per il reato in epigrafe, in relazione all'assenza che, a tutt'oggi ancora non e' cessata, a decorrere dal 17 giugno 1992. Osserva il giudice d'appello che la prosecuzione della condotta criminosa dopo la sentenza di primo grado costituisce ad ogni effetto un nuovo ed autonomo reato della stessa specie, come tale da giudicare senza che per cio' venga violata la preclusione dell'art. 649 del c.p.p. A conclusione dell'odierno dibattimento, il pubblico ministero ha chiesto l'assoluzione perche' il fatto "non e' previsto dalla legge come reato". La difesa si e' associata. Questo tribunale ritiene che la decisione della corte militare d'appello sia corretta.